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Corte di cassazione, sentenza 4522/2015

Secondo la Suprema Corte, nel caso di un richiedente asilo della Liberia, non è stato valutato “l’impedimento, dedotto dal ricorrente, alla prospettazione, sin dalla prima richiesta di protezione internazionale, della sua condizione personale in relazione alla situazione giuridico-sociale del proprio paese di provenienza. Sebbene tale impedimento consista in fattori di ordine psicologico e morale non si può affatto escludere a priori che essi non abbiano potuto determinare un ostacolo oggettivo e decisivo alla prospettazione dell’omosessualità come presupposto per la concessione della protezione internazionale”.